STATUTO

Esente da imposta di bollo e
registro ai sensi dell’art. 82
del D. Lgs 117/17

 

STATUTO DI FRIULI PER LO SVILUPPO DEL KASAI
Art. 1
Denominazione – Sede – Durata

È costituita l’organizzazione di Volontariato (OdV) non riconosciuta denominata “Friuli per lo Sviluppo del Kasai-OdV” (FSK-OdV). L’Associazione ha sede legale nel comune di Udine. La sua durata è indeterminata. Può svolgere i propri programmi e costituire sedi amministrative in Italia e all’estero.

Art. 2
Statuto

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 3
Scopo e finalità

L’Associazione è apartitica, non ha fini di lucro , intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. L’Associazione ha come fine istituzionale lo svolgimento di attività di cooperazione e solidarietà internazionale e il supporto a favore delle comunità svantaggiate e in stato di povertà, all’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti. L’Associazione intende contribuire a sradicare la povertà, ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile e in particolare:

  1.  cooperazione allo sviluppo, a favore dei bambini, dei giovani, delle donne e delle fasce di popolazione più svantaggiate;
  2. promozione delle attività di formazione scolastica ed extra-scolastica, come contrasto alla povertà;
  3. interventi e prestazioni sanitarie;
  4. educazione alla cittadinanza globale, istruzione e formazione professionale;
  5. agricoltura sociale;
  6. Attività di accoglienza umanitaria, integrazione e inclusione sociale dei migranti;
  7. promozione e sviluppo del sostegno a distanza;
  8. promozione della cultura del volontariato, della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  9. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
  10. l’associazione, per poter realizzare le proprie finalità, potrà collaborare con altre associazioni e istituzioni, nazionali e internazionali, e potrà promuovere e intraprendere le iniziative ritenute opportune per ottenere contributi finalizzati agli scopi istituzionali;
  11. l’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all’Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Tutte le attività sopra descritte sono riconducibili alle seguenti attività di cui all’art. 5 comma 1 lettere b, d) i) l) n) r) u) v) w):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra scolastica , finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 , e successive modificazioni, o erogazione di denaro,beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della anon violenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generali di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4
Soci

a. All’Associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’associazione.
I soci si distinguono in:
– Soci fondatori, quelli presenti alla nascita dell’Associazione.
– Soci sostenitori, quelli che versano uno speciale contributo all’Associazione.
– Soci onorari, quelli nominati dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze
nei confronti dell’ Associazione
– Soci amici, quelli che collaborano all’Associazione con offerte spontanee

b. L’ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato.
c. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
d. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.                                                                                                                                    

Art. 5
Diritti agli associati

Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’assemblea, di essere eletti , di eleggere e di approvare il bilancio.

                   

Art. 6
Doveri

a. Gli associati devono svolgere l’attività a favore dell’associazione senza fini di lucro.
b. Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell’interesse dell’associazione, effettivamente sostenute e documentate.
c. Le prestazioni e le attività degli associati nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
d. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
e. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l’importo che sarà determinato annualmente dall’assemblea, su proposta del consiglio direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.                                                                                                                                     

Art. 7
Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall’associazione dando opportuna comunicazione scritta.
L’associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell’associazione, può essere escluso dall’associazione con deliberazione motivata dal Consiglio Direttivo, che comunicherà all’interessato la decisione entro 8 (otto) giorni dalla delibera oppure con delibera motivata dall’Associazione.
Il socio escluso potrà proporre ricorso all’Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg dal ricevimento.

Art. 8
Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro ai limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9
Organi dell’Associazione

Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea
– L’Organo di Amministrazione
– Il Presidente
– L’Organo di controllo
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione                                                                                                                          

Art. 10
Assemblea

L’Assemblea è costituita dai soci Fondatori e Ordinari ed è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno in via ordinaria e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno. L’Assemblea è convocata con avviso scritto almeno 10 giorni prima del giorno di convocazione.
L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno i due terzi dei soci Fondatori e Ordinari.               

Art. 11
Assemblea ordinaria

L’Assemblea Ordinaria può essere convocata in ogni luogo, sia in Italia che all’estero, purché nei paesi dell’Unione Europea.
All’Assemblea ordinaria competono i seguenti compiti inderogabili:

• delineare gli indirizzi generali dell’attività associativa;
• approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
• eleggere e revocare i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario);
• deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
• approvare i regolamenti interni;
• deliberare in merito all’esclusione dei soci;
• deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
• approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
• deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza.

Art. 12
Validità dell’assemblea 

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega e delibera a maggioranza dei voti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aderenti con diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 13
Votazioni e deliberazioni dell’assemblea.

a. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
b. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.
c. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
d. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾(tre quarti) degli associati.                                     

Art. 14
Verbalizzazione dell’assemblea

a. Le verbalizzazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente.

b. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati.

       

Art. 15
Organo di Amministrazione

L’Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione costituito da 3 a 6 membri nominati dall’Assemblea, per la durata di 3 anni e rieleggibili per 5 mandati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l’art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
L’Organo di Amministrazione si riunisce almeno una volta per bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti. Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere vengono adottate con la maggioranza dei voti presenti. Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
È consentita la possibilità che le riunioni dell’Organo di Amministrazione avvengano a mezzo sistemi audio e video collegati.

Art. 16
Competenze dell’organo di amministrazione

L’Organo di Amministrazione è delegato dei poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, inclusa l’approvazione del Regolamento interno e dell’esercizio di bilancio, e può realizzare quanto ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi della stessa.
L’Organo di Amministrazione può nominare un Segretario Generale che ha il compito di ricoprire il ruolo di segretario dell’Organo di Amministrazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte in apposito registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono verbalizzate in apposito registro.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ragioni dell’ufficio ricoperto.

Art. 17
Il Presidente 

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio; compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di Amministrazione; in caso di necessità o di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell’Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, inadempimento o impedimento, le relative funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente con firma e rappresentanza legale dell’Associazione o da altro membro designato dall’Organo di Amministrazione, con approvazione dello stesso.

Art. 18
Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D. Lgs. N. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico. Esso avrà il compito di monitorare l’osservanza della legge e dello Statuto e l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione.

Art. 19
Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate.

Art. 20
Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio l’Organo di amministrazione predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio nelle forme previste dall’Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17. L’Assemblea approva il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio ed esso viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 21
Bilancio e contabilità

L’Associazione dovrà tenere i libri contabili eventualmente previsti dalla Legge e dovrà inoltre tenere una contabilità che registri le somme ricevute e versate, indicando le operazioni svolte.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi per presa visione diretta presso la sede dell’Associazione.

Art. 22
Utili e avanzi di gestione 

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, durante la vita dell’associazione stessa, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23
Revisore legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei conti.

Art. 24
Patrimonio dell’Associazione

Il Fondo Patrimoniale dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è indivisibile ed è costituito da:
• beni mobili o immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo;
• contributi dei soci;
• elargizioni, donazioni o lasciti testamentari;
• contributi derivanti da Enti pubblici e privati;
• contributi di organismi internazionali;
• attività produttive marginali;
• fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
• tutti i proventi conseguiti dall’Associazione per il conseguimento dell’attività istituzionale.

Art. 25

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Art. 26
Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 27
Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti e dai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.